Rumore in casa - Ing. Giorgio Campolongo
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Le autorizzazioni dei concerti rock “in deroga” ai limiti di legge: il buonismo ipocrita del Comune

L’art. 32 della Costituzione, al primo comma, stabilisce che:

«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività,…».

Ancora, l’art. 117 della Costituzione stabilisce che:

«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: … tutela dell’ambiente …
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva … I Comuni … hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite».

Nel caso dei concerti rock il Comune ha la facoltà di regolamentare le funzioni loro attribuite come prescritto dalla Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 1995 all’art. 6 (Competenze dei comuni), comma 1, lettera h) che segue:

«Sono di competenza dei comuni … l’autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all’articolo 2, comma 3 [ndr, cioè in deroga ai limiti del D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”], per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso».

La prima critica sulla autorizzazione comunale dei concerti rock è che è rilasciata senza valutare correttamente la portata dell’autorizzazione come disturbo provocato ai propri concittadini e come rischio per la salute dei più fragili ignorando le loro proteste. Gli esempi di questo tipo sono numerosi in molte città, sono spesso riportati dai giornali e sono anche oggetto di azioni giudiziarie contro i Comuni da parte di persone esasperate. È incredibile che un Comune autorizzi musica con potenze di diffusione sonora di decine di chilowatt di notte in mezzo all’abitato provocando persino forti vibrazioni dei vetri delle finestre, con paurosi livelli sonori di 80 o 90 dBA nelle abitazioni, vedere: www.rumoreincasa.it/documenti/Le_autorizzazioni_in_deroga_AIA2011.pdf

L’autorizzazione in deroga per i concerti rock era già contestata al Comune fin dagli anni ’90, vedere youtu.be/e6AAqL8SObs.

La seconda critica al Comune è di non indicare con la necessaria chiarezza e precisione quali siano le prescrizioni indicate dal comune stesso di cui occorre il rispetto (L.447/1995, art.6, co.1, lettera h), vedere più sopra).

Inoltre il Comune non pubblica queste prescrizioni e per conoscerle i cittadini dopo il concerto sono costretti a fare l’accesso agli atti (ex L. 241/1990) per poi riceverli dopo 30 o 60 giorni. Durante il concerto in piena notte avviene anche che il centralino delle Forze dell’Ordine risponda di non conoscere l’orario della fine del concerto perché a loro non è stato comunicato!

La terza critica al Comune è che non effettua i controlli previsti dalla stessa Legge 447/1995 all’art. 14 (Controlli), commi 2 e 3, come segue:

«Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull’osservanza: … della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 …
Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo ed il personale delle agenzie regionali dell’ambiente, nell’esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, …».

Le prescrizioni tecniche del Comune dovrebbero essere espresse in modo semplice con l’indicazione esplicita dei limiti massimi di livello sonoro della musica rock da misurarsi anche nei pressi o sulla facciata delle abitazioni delle persone disturbate, in modo da facilitarne il controllo dell’ARPA e delle stesse persone disturbate che in questo modo potrebbero effettuare la misurazione con il loro cellulare e una app fonometrica (la misurazione, pur non essendo nella prescritta Classe 1 professionale, di regola è sufficiente per sapere se il limite massimo è superato). Invece spesso la “Licenza temporanea di pubblico spettacolo” rilasciata dal Comune non indica i limiti massimi di livello sonoro della deroga e così il controllo è impossibile.

L’autorizzazione “in deroga” come formulata dalla Legge 447/1995 può sembrare ineccepibile ma le persone disturbate dai concerti rock la avvertono come un buonismo ipocrita: ipocrita nei loro confronti e buonista nei confronti dei giovani (più numerosi e votanti) frequentatori dei concerti.

«È il caso del ricorrente “buonismo” che vorrebbe equivalere a una speciosa disponibilità, a una concessiva non prevenzione e a un tollerante spirito di apertura nei confronti di ideologie, situazioni o persone precedentemente avversate o contestate, con cui per discutibili motivi si vorrebbe evitare lo scontro. […] il buonismo (venuto alla luce nel 1993) si risolve nel rifiutare qualsiasi specie di rigore e nel mostrarsi (fin troppo) accondiscendente verso chi viola elementari norme di comportamento e di vita. Ma quanto lontano questo spesso ipocrita buonismo da quella genuina e autentica bontà (di cuore, di animo, di sentimenti), fragrante di altruistica solidarietà e di genuina comprensione» (Renato De Falco “Per moda di dire, ovvero Neo-nomenclatura emergente (con qualche riferimento napoletano)”, Guida Editori, 2010).

Ma la critica maggiore è un’altra [ndr: critica sollevata dal dott. Angelo Converso] e si concretizza nella domanda seguente: può legittimamente sul piano costituzionale il Comune autorizzare il superamento di quei già laschi limiti mettendo consapevolmente a rischio il diritto assoluto alla salute? Questo aspetto del problema investe il dubbio di costituzionalità dello stesso art. 6, comma 1, lettera h) sopra riferito, perché se la Repubblica è vincolata a garantire quel diritto, com’è possibile che un singolo Comune lo violi con una semplice autorizzazione amministrativa? Pare chiaro che un esercizio smodato od improvvido di quel potere autorizzativo finisca inevitabilmente nel controllo della sua legittimità da parte della Corte Costituzionale.

Giorgio Campolongo, 29 giugno 2023