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La specifica tecnica UNI/TS 11844:2022 sul rumore intrusivo
e il limite della tollerabilità giudiziaria delle immissioni di rumore
di Giorgio Campolongo - 30 gennaio 2023
E' uscito sul n. 4 anno 2022 della rivista Ecoscienza di ARPA Emilia-Romagna, l'articolo di Giorgio Campolongo:
La specifica tecnica UNI/TS 11844 sul rumore intrusivo del marzo 2022
PROBLEMI APPLICATIVI DELLA NORMA SUL RUMORE INTRUSIVO
UN ESAME CRITICO DELLA SPECIFICA TECNICA UNI/TS 11844:2022. LE CRITICITÀ RIGUARDANO LA MANCANZA DI UNIVOCITÀ DELLE MISURAZIONI E LA DIFFERENZA DI VALUTAZIONE RISPETTO AL RISCONTRO SPERIMENTALE DEI TEST DI ASCOLTO, CON PARTICOLARE DIFFICOLTÀ DI APPLICAZIONE IN FASE GIUDIZIARIA PER I LIVELLI BASSI E MOLTO BASSI.

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E' uscito il libro di Giorgio Campolongo
La percezione del rumore intrusivo nelle abitazioni
- Una valutazione critica della specifica tecnica UNI/TS 11844:2022
- Il profilo psicometrico e la Teoria del rilevamento.

Il testo presenta ai tecnici acustici, con il linguaggio il più piano possibile, la Teoria del Rilevamento applicata al caso del rumore intrusivo secondo il metodo di Sandford Fidell del livello di rilevabilità D'L (Detectability Level), che in sostanza è lo studio statistico delle risposte delle persone ai test di ascolto in laboratorio per i vari tipi di rumore.
In marzo è stata pubblicata la UNI/TS 11844 sul rumore intrusivo che propone un nuovo criterio per valutare il grado d'intrusività da applicare nelle controversie giudiziarie per immissioni di rumore nelle abitazioni. Il criterio consiste nel calcolo dello spettro per terzi d'ottava applicando una certa formula. Ne risulta una tabella di valutazione dell'intrusività, dalla trascurabile alla molto alta, che è presentata come applicazione della Teoria del Rilevamento (Detection Theory) con riferimento alla procedura dei test di ascolto effettuati da Sandford Fidell.
UNI, però, non considera che i test di Fidell sono stati effettuati con persone fortemente impegnate in video-giochi che quindi prestano minore attenzione al rumore rispetto a quelle che intendono godere della tranquillità della propria abitazione.
In particolare, questo nuovo criterio della specifica tecnica UNI sottovaluta di ben 10 dB il grado di intrusività rispetto al valore corretto derivante dall'applicazione della Teoria. Il che può provocare grave danno alla persona disturbata dal rumore quando l'immissione, valutata erroneamente come trascurabile o molto bassa, in realtà è intollerabile.
Al testo di base si aggiungono due contributi. Uno di Angelo Converso che esamina il profilo giuridico dell'applicazione della specifica tecnica, nel modo più accessibile per i non giuristi. Ed un altro di Filiberto Pisoni che propone al lettore l'ascolto di files audio di alcuni rumori, confrontati con il limite della tollerabilità, e riporta due esempi di elaborazione effettuata applicando la metodologia della UNI.
La conclusione è che la valutazione dell'intrusività secondo la UNI confligge con il diritto. Il testo potrà essere utile per l'esame critico delle conclusioni giudiziarie basate sull'applicazione di quella specifica.
Il rumore provocato dal vicino di casa:
cosa fare per risolvere il problema

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"Il rumore del vicinato nelle controversie giudiziarie" di G. Campolongo
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Il problema del rumore provocato dal vicino di casa può diventare grave e quanto più è grave tanto più è urgente farlo cessare.
Io svolgo da più di trent'anni consulenze tecnico-legali per le immissioni di rumore nelle abitazioni, con oltre duemila casi esaminati, e il mio suggerimento alle persone disturbate dal rumore del vicino è di intraprendere azione giudiziaria contro di lui. Però dopo avergli parlato e chiesto amichevolmente – in tutte le maniere possibili – di ridurre il rumore.
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La prima cosa da fare è cercare di risolvere il problema "amichevolmente", cioè cercando di convincere il responsabile del rumore, usando buone maniere e con cortesia, offrendo anche di pagare una parte della spesa dell'intervento perché alcune volte il costo dell'intervento di riduzione del rumore non è molto costoso. Ciò anche rassegnandosi anche a dover sopportare un po' di rumore (quando non è possibile poterlo eliminare completamente).
Se il rumore è prodotto da attività produttiva, commerciale o professionale (D.P.C.M. 14/11/97 art.4 co.3) si può chiedere al Comune di far fare le misurazioni del rumore ad ARPA (Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente).
È una procedura che spesso non risolve il problema o lo riduce soltanto, senza eliminare il disturbo intollerabile, e dura parecchio tempo. Ma ha il vantaggio di essere gratis.
Per il rumore domestico, del vicino di casa, occorre andare in tribunale

Quando si tratta di rumore domestico, provocato dalla famiglia vicina di casa o di sotto o di sopra, come il trascinamento di sedie, il camminare (sia con scarpe con tacchi sia a piedi nudi), il pianoforte, il vociare, il giocare di bimbi, la TV, il condizionatore d'aria, non essendo attività produttiva, commerciale o professionale, il Comune non ne ha la competenza, cioè non può fare nulla. E neanche quando si tratta del rumore della centrale termica o dell'ascensore, del proprio condominio.
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In tutti questi casi – che sono molto numerosi – occorre intraprendere azione giudiziaria contro il responsabile del rumore. E, prima di rivolgersi all'avvocato, occorre far effettuare da un tecnico acustico le misurazioni fonometriche del lamentato rumore.
Il tecnico installa un microfono nel locale più disturbato dal rumore, che spesso è la camera da letto, perché il rumore disturba di più di notte. Il microfono è collegato a un fonometro che registra il rumore.
La relazione tecnico-legale servirà all'avvocato come prova (di parte) che il rumore esiste e che supera il limite massimo di legge.
Per il rumore di attività produttive, commerciali o professionali il limite massimo del Tribunale è più severo del limite del Comune

Il limite massimo della tollerabilità delle immissioni di rumore è regolamentato dall'articolo 844 del nostro codice civile. È fissato in decibel dalla giurisprudenza (che è l'insieme delle sentenze della Corte di Cassazione, il massimo organo giudiziario): il limite della tollerabilità è di non più di 3 decibel oltre il rumore di fondo.
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Il rumore di fondo è il rumore che esiste nell'abitazione della persona disturbata dal rumore, quando il rumore disturbante viene fatto smettere.
Quando il rumore del vicino supera il limite della tollerabilità, è fuori legge.
Una precisazione tecnica: il limite massimo della tollerabilità giudiziaria del Tribunale è minore, cioè più restrittivo o più severo, rispetto all'altro limite massimo, il limite dell'accettabilità amministrativa del Comune e della ARPA, che è più permissivo (e che, come già detto, si applica per le attività produttive, commerciali o professionali e non per le attività domestiche, né per gli impianti condominiali).
Questo significa che il rumore, anche quando rispetta il limite massimo del Comune, può comunque essere intollerabile, come spesso avviene nel caso del vociare e della musica di locali pubblici di notte.
In questi e in molti altri casi per ottenere di poter dormire nella propria camera da letto occorre rivolgersi al Tribunale perché la legge che il Comune deve applicare (L. 447/95 e D.P.C.M. 14/11/97) non risolve il problema del rumore.
Per ricorrere in tribunale occorre la prova tecnica che il rumore supera il limite massimo, cioè la consulenza dell'acustico, poi il ricorso (o l'atto di citazione) dell'avvocato, e poi la causa civile, con le misurazioni fonometriche del CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio, cioè incaricato dal giudice).
Prima dell'avvocato occorre il consulente tecnico
Alla persona disturbata dal rumore del vicino interessa, prima di tutto, che il rumore cessi, poi, in un secondo tempo, interessa anche recuperare le spese legali che ha sostenuto (di avvocato e di consulenti tecnici, sia CTU sia consulente di parte).
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Infatti la persona si è rivolta all'avvocato proprio per eliminare il rumore del vicino, riconquistare la pace perduta e poter dormire di notte nella propria camera da letto, senza essere disturbato dal rumore. Sembrerebbe ovvio, ma non è così, perché spesso accade che al termine del procedimento giudiziario l'avvocato telefoni al suo cliente e annunci trionfalmente che "abbiamo vinto: il giudice ci ha dato ragione" e alcune volte aggiunge che "ci è stato riconosciuto l'indennizzo dei danni subiti". Al che la persona risponde che "sono contento di aver risarcito il danno subìto, ma il rumore c'è ancora e mi disturba sempre di più". E qui comincia il disaccordo tra la persona e il proprio legale.
In termini legali alla persona interessa certamente ottenere sentenza favorevole nel merito, con liquidazione dei danni, ma interessa soprattutto ottenere l'ordinanza di cessazione del disturbo eccedente il limite massimo della tollerabilità, con l'ordine al responsabile del rumore di effettuare l'intervento di insonorizzazione entro un limite di tempo, che deve essere indicato in modo esplicito nella stessa ordinanza.
Potrebbe sembrare ovvio che occorra la precisazione della data, entro la quale l'insonorizzazione debba essere effettuata e terminata. Invece accade troppo spesso che l'ordinanza di cessazione del disturbo sia finalmente emessa, ma senza alcun cenno della data di ultimazione dell'insonorizzazione. E allora occorre intraprendere la procedura di esecuzione dell'obbligo del fare e non fare, che in pratica per la persona significa dover sopportare il disturbo del rumore ancora per un bel po' di tempo, fino a quando il giudice, su richiesta dell'avvocato, non avrà emesso nuovo provvedimento con la precisazione della data. Dopodiché la persona dovrà attendere ancora che l'insonorizzazione venga finalmente effettuata, prima della data stabilita.
La differenza sostanziale tra l'approccio del consulente tecnico e l'approccio dell'avvocato – all'inizio dell'incarico ricevuto dal Cliente – è proprio nella priorità dell'obiettivo dell'azione giudiziaria: se sia prioritaria l'ordinanza della cessazione del rumore entro una certa data, indicata esplicitamente, o se invece sia prioritaria la sentenza nel merito del risarcimento dei danni.

Il consulente tecnico cerca (o, meglio, dovrebbe cercare) di costruire tutta la sua consulenza tecnico-legale in funzione dell'obiettivo da raggiungere, che è appunto di far cessare il disturbo al più presto possibile e comunque entro una data certa. Il consulente svolge (o, meglio, dovrebbe svolgere) la sua consulenza iniziando, per così dire, dalla fine del procedimento giudiziario, come un film fatto girare alla rovescia, dalla fine all'inizio. La sua azione deve conseguire il risultato finale della cessazione del rumore. Quindi prima occorre che il giudice abbia emesso l'ordinanza con la data di ultimazione dell'intervento di riduzione del rumore. Ma prima occorre che il CTU abbia depositato la sua relazione con la conclusione che il rumore supera il limite massimo della tollerabilità e che sia necessario effettuare determinati interventi di riduzione del rumore. E per ottenere che il CTU raggiunga queste conclusioni occorre che il quesito assegnatogli dal Giudice debba vincolarlo come in un binario ben definito, senza poter andare né da una parte né dall'altra, ma soltanto nella direzione adatta ad accertare l'effettiva immissione di rumore, così come lamentata dal ricorrente nel ricorso introduttivo redatto dall'avvocato sulla base delle risultanze della preventiva consulenza tecnica di parte ricorrente, con le allegate registrazioni fonometriche (in decibel) del rumore intrusivo nell'abitazione del ricorrente, provocato dall'attività del resistente.
Invece l'avvocato, troppo spesso, inizia l'azione giudiziaria senza una corretta consulenza tecnico-legale e formula il suo ricorso introduttivo puntando al risarcimento dei danni e chiedendo la cessazione del rumore disturbante soltanto in via secondaria. Il che avviene in più della metà dei casi, nella mia esperienza di consulente tecnico in parecchie centinaia di ricorsi in materia di immissioni di rumore (e di vibrazioni) nell'abitazione del ricorrente.
Il modo corretto di impostare l'azione giudiziaria per immissioni di rumore è che la persona disturbata dal rumore si rivolga prima al consulente tecnico e soltanto dopo all'avvocato.
La misurazione fonometrica è soltanto una parte della consulenza tecnico-legale
La differenza tra il tecnico che effettua le misurazioni fonometriche del rumore e il consulente tecnico-legale è la stessa che intercorre tra l'infermiere e il medico.
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L'infermiere misura la temperatura, così come il tecnico fonometrico misura il rumore. Poi il medico, anche sulla base della temperatura, effettua la diagnosi e prescrive la terapia, al pari del consulente che, anche sulla base delle misurazioni fonometriche, determina le caratteristiche dell'immissione di rumore e dell'attività che lo produce, valuta la gravità del disturbo e indica gli interventi necessari per ridurre il rumore entro il limite della normale tollerabilità.
Il mio esame del suo problema di rumore per impostare correttamente l'azione giudiziaria

Io effettuo da molti anni questo lavoro di consulenza sia come CTU per il tribunale sia come consulente per il ricorrente, cioè per la persona disturbata dal rumore intrusivo nella sua abitazione. E alcune volte anche per il resistente, cioè per il responsabile del rumore, quando è ingiustamente accusato di rumore oltre il limite di legge, perché la richiesta di ridurre il rumore non vada oltre il limite.
Su questo argomento ho scritto il libro "Il rumore del vicinato nelle controversie giudiziarie", editore Maggioli, seconda edizione, 360 pagine, costo € 35 circa (nella collana legale, con copertina rossa, o nella collana edilizia-urbanistica, con copertina blu, ma tra i due libri cambia solo il colore della copertina).

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Mi offro ad esaminare il problema del rumore che Lei lamenta, in un incontro-colloquio preliminare, per consigliare quale sia il tipo di causa, tra i 5 tipi possibili per le immissioni di rumore, più adatto al suo caso particolare, prospettando i vantaggi e gli svantaggi pratici di ciascuno di essi, in termini di probabilità di successo, nonché dei costi e dei tempi del procedimento giudiziario. Questo lo conosce meglio il consulente di acustica perché ha maggiore esperienza giudiziaria in questi casi specifici.
La consulenza tecnica di acustica è, infatti, la parte determinante in questo tipo di controversie, perché dalla battaglia legale si può uscire vittoriosi soltanto se il giudice conclude che il rumore supera il limite massimo della tollerabilità. Ma occorre saper dimostrarlo. E occorre saper individuare gli interventi di riduzione del rumore più adatti, nonché gli importi dei danni da reclamare che siano credibili.
Se Lei vuole un colloquio presso il mio studio a Milano, della durata di un'ora e mezza, per avere il mio parere professionale, fissi un appuntamento.
Se Lei non può venire a Milano, fissi un appuntamento per avere un colloquio telefonico di un'ora, sulla base della documentazione che Le chiederò di inviarmi per poterla esaminare prima del colloquio. In questo caso Le chiederò un acconto.
Ai colloqui possono partecipare assieme a Lei le persone e l'avvocato che desidera.

Le vibrazioni trasmesse
nelle abitazioni dai treni della metropolitana

di Giorgio Campolongo
Il Giornale dell'Ingegnere - CNI, Consiglio Nazione Ingegneri,
periodico d'informazione per gli Ordini Territoriali,
n. 05/2021, giugno 2021, p. 18-2022
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Proposta di sostituire la norma UNI 11367
con la traduzione di ISO/TS 19488:2021

di Giorgio Campolongo
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