Quindici anni dopo........ nulla è cambiato!

 

 

Convegno presso Ordine Ingegneri di Pistoia 22/02/2012:

interventi di Giorgio Campolongo:

"Il limite della "normale tollerabilità" dei 3 dB sul rumore di fondo nelle controversie giudiziarie per immissioni di rumore"

leggi l'intervento

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"I danni d'isolamento acustico "riparabili" e il minor valore per i danni "non riparabili"

leggi l'intervento

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Convegno sul tema:


"I difetti d’isolamento acustico delle abitazioni"

Dipartimento Best del Politecnico di Milano
con il patrocinio di: Ordine Avvocati Milano, Ordine Ingegneri Milano
Collegio Geometri Milano, Collegio Geometri Varese, Missione Rumore

Prima giornata: "La normativa vigente e la responsabilità" 30/11/11, Tribunale MI
Scarica le relazioni della prima giornata del convegno:

Dott. Ing. Lorenzo Lombardi - La normativa sul rumore ambientale e le prospettive legislative future nel settore degli edifici

Dott. Angelo Converso - Molto rumore per nulla … o quasi - Il punto normativo

Avv. Remo Danovi - Responsabilità civile ed etica professionale del progettista e del direttore dei lavori per difetti d'isolamento acustico

Dott. Ing. Giorgio Campolongo - I danni d'isolamento acustico "riparabili" e il minor valore per i difetti "non riparabili"


Seconda giornata: "La quantificazione dei danni", 1/12/11, Politecnico di Milano
Scarica le relazioni della seconda giornata del Convegno:

Avv. Remo Danovi - La normativa in materia d'isolamento acustico: i risultati della prima giornata del convegno

Dott. Ing. Giorgio Campolongo - La svalutazione dell'immobile per difetti di isolamento acustico "non riparabili"

Dott. Ing. Lorenzo Rizzi - I difetti d'isolamento acustico nell'esperienza professionale di 18 specialisti

Geom. Paolo Toninelli, Bampi - Il confort acustico del sistema di scarico
all’interno dell’edificio

Dott. Ing. Dario Colucci, Acustica Sistemi - Tecniche d’intervento
nell’isolamento acustico degli edifici non a norma

Dott. Ing. Francesco Nastasi, I limiti dei requisiti
acustici del D.P.C.M. e della UNI 11367 garantiscono il riposo delle persone?

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"L'aggettivo "passivi" nel titolo dei requisiti acustici prescritti dal D.P.C.M. 5/12/97"

Giorgio Campolongo, ottobre 2011

Leggi l'articolo

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"Il limite dei 3dB sul rumore di fondo della "normale tollerabilità" nelle controversie giudiziarie per immissioni di rumore"

Convegno AIA 2011 - Rimini, Giorgio Campolongo

Leggi l'articolo

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Il 13 Agosto 2010 il Ministero dell'Ambiente chiarisce:

"Il D.P.C.M. 5/12/07 trova sempre applicazione sino alla sua esplicita abrogazione, modifica o sostituzione"

Giorgio Campolongo chiede al Ministero dell’Ambiente chiarimenti in merito al D.P.C.M. 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. Il Ministero risponde (U.prot.DVA-2010-0020117 del 13/08/2010) e le risposte sono qui di seguito.

La premessa alle domande era:
Nelle controversie tra l’acquirente di un immobile e il venditore o costruttore, in merito ai requisiti d’isolamento acustico, spesso sorgono domande inerenti l’applicabilità dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/97.

Domanda:
Visto che il decreto sulla progettazione dei requisiti acustici previsto dalla legge 447/95 all’art. 3, comma 1, lettera f, non è stato emanato, il D.P.C.M. 5/12/97 trova applicazione?
Risposta del Ministero dell’Ambiente:
Il D.P.C.M. 5/12/07 trova sempre applicazione sino alla sua esplicita abrogazione, modifica o sostituzione.

Domanda:
Se un Comune nel proprio regolamento edilizio o di igiene non richiama il D.P.C.M. 5/12/97, il committente dell’opera, il costruttore e il progettista sono obbligati a rispettare il decreto?
Risposta del Ministero dell’Ambiente:
I valori esposti nel D.P.C.M. rappresentano valori di riferimento e per questo motivo è opportuno che le P.A., a livello locale, valutato il contesto ambientale proprio, provvedano ad adeguare i propri regolamenti edilizi; da ciò discende che i Comuni, nei propri regolamenti edilizi sono tenuti a recepire o quantomeno menzionare il decreto.
Qualora il regolamento edilizio o di igiene non richiami espressamente il D.P.C.M. 5/12/97, il richiamo allo stesso si intende effettuato in via implicita, considerata anche la prevalenza della legislazione nazionale, dalla quale trae origine il suddetto D.P.C.M., su quella regionale e il limite delle norme secondarie, quali regolamenti provinciali e comunali, costituito dall’impossibilità di contrastare norme statali.
Pertanto, il D.P.C.M. trova applicazione anche in mancanza di indicazioni da parte delle Amministrazioni locali.

Domanda:
Per una nuova abitazione, i requisiti acustici del D.P.C.M. 5/12/97 sono indispensabili per l’agibilità?
Risposta del Ministero dell’Ambiente:
L’Amministrazione preposta al rilascio del certificato di agibilità, secondo quanto disposto dall’art. 25 del Testo Unico dell’Edilizia è il Comune, che rilascia lo stesso laddove prenda atto della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
Pertanto il D.P.C.M. 5/12/97, determinando i requisiti acustici passivi degli edifici, promuove una riduzione dell’esposizione umana al rumore incidendo quindi sulla salubrità del luogo di vita.
Lo Scrivente, perciò, ritiene che anche i requisiti acustici degli edifici debbano rientrare tra quelli necessari ai fini del conseguimento del certificato di agibilità, fermo restando che non è competenza del Ministero dell’Ambiente determinare le condizioni necessarie al rilascio del certificato.

Domanda:
L’art. 15 della Legge Comunitaria 2009, approvata dal Parlamento ma non ancora pubblicata, comporta la disapplicazione del D.P.C.M. 5/12/97?
Risposta del Ministero dell’Ambiente:
L’art. 15 della Legge Comunitaria 2009 non comporta la disapplicazione del D.P.C.M., ma ne sospende l’applicazione dei rapporti tra privati, fermo restando l’applicazione dei rapporti pubblicistici.

Domanda:
Nelle abitazioni il requisito di rumorosità (LAeq) degli impianti a funzionamento continuo, stabilito dal D.P.C.M. 5/12/97, è 25 dB o 35 dB?
Risposta del Ministero dell’Ambiente:
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 5/12/97, le grandezze cui far riferimento nella determinazione del limite di rumorosità prodotta dagli impianti a funzionamento continuo o discontinuo sono definite nell’ALLEGATO A, che costituisce parte integrante del Decreto.
Come stabilito nel suindicato Allegato, per gli impianti a funzionamento continuo il limite previsto è pari a 25 dB (A) LAeq.

Domanda:
Nelle abitazioni i requisiti di rumorosità (LAeq) degli impianti a funzionamento continuo e discontinuo, stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/97, si applicano anche ai locali adiacenti appartenenti alla stessa unità immobiliare?Risposta del Ministero dell’Ambiente:
Si ritiene che i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/97 non si applicano ai locali adiacenti appartenenti alla stessa unità immobiliare in quanto le disposizioni dello stesso si intendono riferite a unità immobiliari differenti.

Ministero dell’Ambiente, 13 agosto 2010

Riferimento: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali
U.prot.DVA-2010-0020117 del 13/08/2010

8 Maggio, 2012
Dott. Ing. Giorgio Campolongo - Via Porpora 14 - Telef. 02 29514974 - e-mail