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NELLE NUOVE COSTRUZIONI
(Rivista dell'ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano - Dicembre 2007 n. 39, pagina 16 e 17) Le
abitazioni di nuova
costruzione
spesso non hanno l’isolamento acustico prescritto dal decreto
del
Presidente
del Consiglio dei Ministri, D.P.C.M., del 5/12/97 e questa
insufficienza viene
impugnata dall’acquirente dell’immobile contro il
venditore, spesso anche
costruttore, per ottenere la riduzione del prezzo d’acquisto. Soltanto
da pochi anni per
i progetti delle nuove
costruzioni i Comuni richiedono la verifica dei requisiti acustici
prescritti
dal decreto, effettuata dal “tecnico competente in acustica
ambientale” iscritto
nell’elenco regionale. Se
l’attuale
tendenza si consoliderà finalmente le
abitazioni saranno progettate e costruite con materiali e impianti
adatti anche
dal punto di vista acustico.
Per il
disturbato non è facile rispondere a queste domande,
soprattutto
alla seconda:
se l’isolamento acustico dei muri è veramente
insufficiente o se è lui che ha
pretese eccessive. A
questo punto occorre il professionista che misurerà
l’isolamento acustico del
muro. Userà il suono prodotto da un altoparlante speciale
posto
da una parte
del muro e ne misurerà la differenza dei livelli sonori
indicati
da due
fonometri, posti dalle due parti del muro stesso. Per il rumore di
“calpestio”,
cioè del camminare e del trascinamento di sedie,
userà
una speciale macchina
che produce colpi sul pavimento e ne misurerà il rumore nel
locale sottostante.
Effettuerà le misurazioni seguendo le metodologie prescritte
dalle specifiche norme
UNI. Si tratta di un lavoro specialistico e lungo e, quindi,
altrettanto costoso:
per un appartamento dai mille ai duemila euro. Ed è bene
diffidare di offerte
molto più basse. Per queste
misurazioni occorre accedere con le apparecchiature acustiche in
entrambi gli
appartamenti confinanti, cioè nei due locali separati dal
muro
perimetrale, e,
per il calpestio, nei due appartamenti sovrapposti. Di regola
l’accesso negli
appartamenti è consentito perché tutti i
condomini
avvertono il disturbo del
rumore e tutti vogliono conoscere se l’isolamento
è
regolare. Ma se un
condomino non autorizza l’accesso nel suo appartamento, per
effettuarvi le
misurazioni occorre agire giudizialmente contro di lui e ottenere dal
Tribunale
la nomina di un consulente tecnico che esegua tali misurazioni. I
risultati delle misurazioni sono da confrontare con i limiti prescritti
dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, D.P.C.M., del
5/12/97 “Determinazione
dei requisiti acustici
passivi degli edifici”
che in sostanza stabilisce
l’isolamento minimo dei
muri perimetrali e delle facciate, il rumore massimo prodotto dalla
speciale
macchina per il “calpestio” e il rumore massimo
prodotto
dagli impianti
idrosanitari, dall’ascensore e dalla centrale termica
condominiale. Prima
di esaminare quali sono i limiti fissati dal decreto occorre ricordare
cos’è il
decibel. Il
decibel, abbreviato dB, è l’unità delle
misurazioni
acustiche. Per valutare
meglio la sensazione uditiva dei suoni alle diverse frequenze, dalle
basse
frequenze alle alte, è stata adottata la scala di
“ponderazione A” e l’unità
della misurazione è il dB(A) che spesso è scritto
senza
le parentesi, dBA. In
pratica le misurazioni del rumore vengono effettuate in dBA sempre: per
il
rumore del traffico, nell’ambiente di lavoro e anche nelle
abitazioni. Ad
esempio, in un pub affollato e con musica elevata si hanno
90 dBA,
nel
traffico 70 dBA e in un’abitazione tranquilla
30 dBA.
In una camera
da letto rivolta su cortile (non su strada) a finestra chiusa e di
notte il
rumore di fondo è 20 dBA. Invece
per valutare l'isolamento acustico, sempre in dB, si usa l'apposita
curva di
riferimento, per le diverse frequenze, stabilita dalle normative
internazionali
ISO e nazionali UNI. E per il rumore di calpestio esiste un'altra curva. Un modo
semplice, anche se approssimativo, per farsi un’idea
dell’isolamento acustico è
come si sente il vociare di due persone che nel locale attiguo
discutono animatamente,
cioè a voce elevata. Quando l’isolamento acustico
è: -
35 dB si
sente tutto, si sentono anche le singole parole, -
40 dB si
sente il vociare ma non le singole parole, -
45 dB il
vociare, anche se poco e ovattato, si sente ancora, -
50 dB
è rispondente al valore prescritto dal citato decreto,
D.P.C.M.
5/12/97. Il decreto
prescrive le quattro caratteristiche acustiche che le abitazioni devono
avere: 1.
l’isolamento dei muri
perimetrali e della soletta di
separazione tra le due unità immobiliari, ad esempio dal
vociare
e dalla TV del
vicino, deve essere almeno 50 dB 2.
l’isolamento della
facciata dell’edificio, tipicamente
dal rumore del traffico, deve essere almeno 40 dB 3.
il rumore di impatto sul
pavimento con la apposita
“macchina del calpestio” normalizzata, misurato nel
locale
sottostante, non
deve essere più di 63 dB 4.
il rumore di impianti
idro-sanitari e scarichi degli
appartamenti vicini, ascensori, centrali termiche ed autoclavi non deve
essere
più di 35 dBA. Da
notare che numericamente i primi due, isolamenti di muri e di facciata,
sono limiti
minimi mentre gli ultimi due, rumori di calpestio e di impianti, sono
limiti
massimi. L’esperienza
di molti professionisti è che i limiti prescritti dal
decreto
non sono
rispettati in più del 50 % delle nuove costruzioni
(vedere
ad esempio Dino
Abate, Convegno Associazione Italiana di Acustica, Firenze 13-15 giugno
2007). Nelle
nuove costruzioni esaminate dall’Autore i limiti prescritti
non
sono rispettati
nel 80 % dei casi. I limiti meno rispettati sono il limite
massimo
63 dB
del calpestio e il limite minimo 40 dB
dell’isolamento della
facciata. Questa
insufficienza può essere impugnata dall’acquirente
dell’immobile contro il
venditore, spesso anche costruttore, per ottenere la riduzione del
prezzo
d’acquisto ex
artt. 1490 – 1495 codice
civile, entro un anno
dalla consegna dell’immobile ed entro otto giorni dalla scoperta del vizio,
cioè dal risultato delle
misurazioni del
professionista. Per la rivendicazione dei gravi
difetti può
applicarsi l’art. 1669 codice civile,
entro dieci anni
dalla costruzione ed entro un anno dalla scoperta, ma sul punto se
l’insufficienza dell’isolamento acustico sia o non
sia grave
difetto la giurisprudenza
(cioè il complesso
delle sentenze) è
discorde. La logica
dell’azione giudiziaria della rivendicazione è a
senso
unico: l’acquirente fa
effettuare una perizia dalla quale risulta che l’isolamento
acustico non
rispetta i limiti prescritti. L’avvocato
dell’acquirente
trasmette la perizia
al venditore che la fa esaminare da un tecnico di sua fiducia. Il
tecnico non
potrà che concludere che, se le misurazioni sono state
effettuate
correttamente, l’isolamento acustico non risponde ai limiti
prescritti dal
decreto. A
questo punto, di regola, il venditore inizia la trattativa con
l’acquirente e
giunge all’accordo sull’importo della riduzione del
prezzo
d’acquisto. In altri
casi l’accordo viene raggiunto nel corso dello svolgimento
della
causa civile. Entrambe
le Parti sono motivate a raggiungere l’accordo
stragiudiziale. La
motivazione
del venditore all’accordo è che sa di essere nel
torto. E
la motivazione
dell’acquirente è che, siccome la durata media
della causa
civile è di parecchi
anni, “è
meglio un uovo oggi di una
gallina domani”. Anche
perché spesso si tratta di
giovani coppie che per
acquistare la casa sono rimaste senza soldi, e con mutui da pagare, e
che sono
quindi ben disposte ad accettare un’offerta di riduzione del
prezzo. Da
notare che al venditore, per iniziare la trattativa
dell’accordo,
non basta la sola
relazione del tecnico dell’acquirente ma è
necessaria
anche la lettera
dell’avvocato che minacci l’azione legale. Alcune
volte
anche questa lettera
non è sufficiente e occorre iniziare la causa vera e
propria. E
soltanto allora
vi sarà la disponibilità del venditore alla
transazione,
che sarà raggiunta nel
corso della causa. Quindi
queste vertenze, pur essendo sempre più frequenti, tuttavia
non
si concludono
con sentenza ma con transazione stragiudiziale. Così si
spiega
perché la
giurisprudenza di questa materia è limitata a rare sentenze:
in
realtà l’Autore,
ad oggi novembre 2007, ne conosce una soltanto, pur avendo avuto
notizia di
altre sentenze ma con riferimenti incompleti. Questa sentenza
è
del Tribunale
di Milano, n. 2600 del 2001, attualmente è
all’esame
della Corte d’Appello,
riguarda la richiesta di danni per l’insufficiente isolamento
al
calpestio ed
ha condannato il Costruttore a pagare l’importo pari al
20 %
del valore
dell’immobile. Questo
stato di cose genera confusione ma una cosa è certa:
è il
ricorso alle vie
legali quando il consulente effettua le misurazioni acustiche (secondo
le
specifiche norme UNI) e i risultati non sono rispondenti ai limiti
fissati dal
citato decreto, D.P.C.M. 5/12/97. Il
decreto è di ben dieci anni fa, del 1997, ma questa materia
ha
cominciato a
essere effettivamente di dominio pubblico soltanto da un paio
d’anni. I
responsabili di questo ritardo sono molti di coloro che partecipano al
processo
di realizzazione dell’immobile: l’imprenditore, il
costruttore, il produttore
dei materiali, l’installatore degli impianti e il progettista
a
cui è demandata
la scelta dei materiali. Ma buona parte della responsabilità
risale al
responsabile dell’amministrazione municipale per aver
ignorato le
disposizioni
del decreto sia per il rilascio del permesso di costruire sia per la
concessione dell’agibilità. Il
risultato pratico che interessa il professionista, tecnico
competente in acustica ambientale
iscritto nell’elenco
regionale, è che per i progetti delle nuove costruzioni
finalmente i Comuni
cominciano a richiedere la valutazione e la dichiarazione che attesti
il
rispetto dei limiti fissati dal decreto. Il
secondo interesse professionale è, come già
detto, per le
misurazioni acustiche
richieste dall’acquirente dell’immobile per
rivendicare la
riduzione del prezzo
d’acquisto quando l’isolamento non risponde ai
limiti
prescritti. Inoltre
la vertenza giudiziaria richiederà il consulente tecnico
d’Ufficio - il C.T.U.
nominato dal Giudice - e i consulenti tecnici di Parte ricorrente
(l’acquirente)
e resistente (il venditore). Però
l’interesse
maggiore del professionista è per la progettazione acustica
vera
e propria,
cioè per la disposizione planimetrica
dell’immobile
rispetto alle vie di
traffico, le eventuali barriere acustiche, i rallentatori di traffico,
la
disposizione giorno/notte nell’abitazione,
l’insonorizzazione degli impianti, il
dimensionamento degli spessori e la scelta dei materiali (con
particolare
attenzione al pavimento galleggiante). Un compito delicato per il
professionista
specialista in acustica è in cantiere, quando è
richiesta
l’assistenza al
Direttore Lavori. Sono
trasmessi “per via d’aria” i rumori
e i suoni normali, cioè la TV ed il
vociare del vicino attraverso il muro perimetrale, la musica del pub
sottostante attraverso la soletta e il rumore del traffico attraverso
la
facciata. “Per
via d’aria” perché sono onde
sonore generate nell’aria
e trasmesse sempre nell’aria, che poi colpiscono le superfici
dei
muri e quindi
si trasmettono nel locale attiguo. I rumori trasmessi
“per
via d’aria” sono ridotti efficacemente aumentando
l’isolamento acustico con
contro-muri e con contro-soffitti. Sono trasmessi “per via solida” il rumore di calpestio dal piano di sopra, il trascinamento di sedie, la caduta di oggetti e in generale da impatto sul pavimento. E anche il rumore di tubazioni, idrosanitari, pompe di circolazione di centrali termiche, autoclavi, ascensori, unità frigo d'impianti di aria condizionata, torrini d'estrazione dai bagni ciechi, cancelli oleodinamici dei box ecc.. Questi
rumori si trasmettono “per via solida” o
“per
via strutturale” perché vengono generati come
vibrazioni
direttamente nei corpi
solidi, cioè nelle strutture murarie. I rumori trasmessi “per via solida” sono ridotti efficacemente soltanto isolando la trasmissione delle vibrazioni alla fonte, installando pavimenti galleggianti (cioè con l’interposizione di uno strato elastico-resiliente sotto il massetto del pavimento) o installando appoggi antivibranti per le pompe, le tubazioni e le apparecchiature che vibrano. Per
ridurre il rumore
del camminare del piano di sopra il controsoffitto non è il
rimedio più efficace
perché attenua le componenti a frequenza più alta
ma non
attenua abbastanza
quelle a frequenza bassa. E’ invece efficace il pavimento
galleggiante o anche
una moquette pesante sul pavimento del piano di sopra, senza alcun
controsoffitto
al piano di sotto. |
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| ultimo aggiornamento 14 Settembre 2009 | ||