Quando arriva il citiù il rumore non c'è più

di Giorgio Campolongo

(Relazione presentata al Convegno "L'Immissione di rumore nelle abitazioni: rimedi giuridici e pratici", tenuto da Sindacato Avvocati di Milano e Missione Rumore, Palazzo di Giustizia di Milano, 1997)

Quando il responsabile del rumore riceve la notifica del ricorso del suo vicino per il disturbo provocato dal rumore, egli per prima cosa si adopera per attenuare il rumore emesso dalla sua sorgente sonora, spesso con rimedi provvisori o, quando è in suo potere, sospendendo o riducendo l'attività rumorosa.

Durante tutto il periodo del ricorso d'urgenza e soprattutto durante il periodo assegnato dal Giudice al CTU il resistente, responsabile del rumore, non fa più rumore; ma una volta terminato il procedimento giudiziario, il rumore riprende come prima della notifica del ricorso. E questo avviene in una parte non trascurabile (circa il 20%) delle vertenze giudiziarie in materia di immissioni di rumore nelle abitazioni.

Questa esperienza ha suggerito all'autore lo slogan: "quando arriva il citiù‚ il rumore non c'è più".
Ciò getta il ricorrente, disturbato dal rumore, nello sgomento e nello sconforto perché oltre a restare col danno di non riuscire a liberarsi dal rumore ha anche la beffa di perdere la causa e doverne pagare le spese.

L'inquinamento delle prove: due tipi di casi

In generale possono verificarsi due tipi di casi a seconda che non sorga o sorga il problema di possibile "inquinamento delle prove" a causa della variazione dello stato dei luoghi.

Nel primo tipo di casi il resistente non ha praticamente possibilità di attenuare artatamente il rumore, a meno di interventi che potrebbero essere documentati dalla controparte: ne sono esempi il rumore della centrale termica condominiale, degli impianti di condizionamento dell'aria e in generale dei macchinari con funzionamento continuativo e automatico.

Altri casi di questi tipo - nei quali il resistente non può attenuare il rumore, anche quando è fluttuante o impulsivo e, secondo il ricorrente, imprevedibile o aleatorio - sono ad esempio: il rumore di aerei al decollo, rubinetti o altri impianti sanitari domestici, cancelli, serrande e ascensori, e in generale quei macchinari il cui ciclo di lavorazione è ben definito e ripetibile.

Nei casi di questo tipo, al termine delle misurazioni fonometriche effettuate alla presenza delle parti e dei loro consulenti, il CTU, sulla base della sua esperienza, si sente professionalmente tranquillo nella consapevolezza di aver raccolto dati fonometrici vicini alla "verità" che egli deve relazionare al Giudice.

Il secondo tipo di casi: quando il resistente riduce il rumore dopo la notifica del ricorso

Rimane il secondo tipo di casi, di quei rumori che vengono prodotti soltanto mediante un intervento specifico del resistente sulla stessa fonte di rumore: in questi casi, come già detto, spesso il resistente attenua artatamente il rumore dopo che gli è stato notificato il ricorso e soprattutto durante i sopralluoghi del CTU.

Casi di questo secondo tipo sono:

  • i passi pesanti, i trascinamenti di sedie, la TV troppo elevata di notte, che il CTU può soltanto cercare di riprodurre durante le sue prove fonometriche, ma che non può accertare al vero perché il ricorrente sostiene che prima del ricorso erano molto forti, mentre il resistente sostiene di camminare sempre con pantofole e di tenere la TV molto bassa;
  • l'abbaiare di cani, pressoché impossibile da accertare per il CTU nel contraddittorio;
  • col vociare e le urla dei clienti di bar e ristoranti, avviene spesso che il ricorrenteobietta che il rumore è minore di quello che egli subiva prima del ricorso;
  • per il pianoforte o altro strumento musicale, per la discoteca, per le attività ricreative come il biliardo, o sportive, situazione analoga;
  • per le officine artigianali (meccaniche, falegnamerie, tipografie, carrozzieri, ecc.) si verifica che il ricorrente lamenta che le lavorazioni effettuate durante il sopralluogo del CTU sono meno rumorose del solito e soprattutto di quelle presenti prima del ricorso.

In tutti questi casi il responsabile del rumore, essendo resistente, si avvale della facoltà di resistere, di cui il codice civile gli dà facoltà, e il risultato pratico è che al CTU è impossibile, data la molteplicità dei fattori in atto, di stabilire se il livello del rumore prodotto durante il sopralluogo sia lo stesso di quello lamentato dal ricorrente nel ricorso introduttivo o se sia stato artatamente ridotto.

Il resistente dovrebbe limitare la propria facoltà di resistere all'esercizio del proprio diritto al contraddittorio senza giungere alla violazione dello stato dei luoghi mediante interventi di riduzione del rumore attuati illegalmente, in quanto successivi alla notifica del ricorso. E di ciò dovrebbero essere ben coscienti sia il legale del resistente sia anche il suo consulente tecnico di parte.


Il sopralluogo del CTU di sorpresa

In alcuni dei casi qui denominati "del secondo tipo" il CTU può accertare la realtà quando viene autorizzato dal Giudice ad effettuare sopralluoghi per le misurazioni fonometriche di sorpresa, cioè senza preavviso al resistente; il preavviso al ricorrente è comunque necessario perché il CTU deve accedere in casa del ricorrente, tipicamente di notte e nella camera da letto.

Il caso limite è quando l'evento è sporadico e non prevedibile, di durata limitata, ad esempio di poche decine di minuti sulle 24 ore. In questo caso non rimane che autorizzare il CTU a farsi chiamare per telefono dallo stesso ricorrente quando il disturbo è in atto, per intervenire prontamente, entro mezz'ora, di giorno e di notte.

Per il consulente è compito gravoso o anche impossibile. Tuttavia all'autore è accaduto di ricevere - grazie al cielo raramente - telefonate a mezzanotte e alle 4 del mattino e di riuscire ad accertare, come CTU, le lamentate immissioni.

Ma è noto che la violazione del contraddittorio, con accertamenti del CTU svoltisi senza darne preavviso alle parti, può inficiare la consulenza e può ripercuotersi sulla sentenza che di quegli accertamenti si sia avvalsa in modo determinante ai fini della decisione (Sent. 3647 del 8/8/1989).

L'accertamento tecnico preventivo, A.T.P.

L'accertamento tecnico preventivo, A.T.P., si svolge sostanzialmente come il ricorso d'urgenza: notifica del ricorso al resistente, nomina del CTU e conseguente necessità del contraddittorio delle parti nell'accertamento del CTU circa la effettività delle immissioni.

Nella pratica l'A.T.P. non risolve il problema del ricorrente nei casi qui denominati "del secondo tipo", perché ciò che occorrerebbe sarebbe un A.T.P. predisposto dal Magistrato senza notifica al resistente allo scopo di non inquinare la prova. Ma ciò contrasta con il nostro Ordinamento Civilistico.

L'accertamento effettuato dall'Azienda USSL

Al ricorrente non è offerta alcuna alternativa agli accertamenti del CTU da parte della Pubblica Amministrazione perché né USSL, né Vigili Urbani, né Carabinieri, né Polizia di Stato svolgono tali accertamenti: soltanto la USSL effettua accertamenti fonometrici ma applicando il D.P.C.M. 1/3/91 per la accettabilità del rumore e non applicando il criterio per la tollerabilità fissato dalla giurisprudenza nel limite massimo dei 3 dB oltre il rumore di fondo.

Nella pratica quotidiana dei casi di rumore del vicinato o di bar e discoteche accade che i tecnici della USSL al termine delle misurazioni fonometriche dichiarino che il rumore è compreso entro i limiti fissati dal D.P.C.M. (30 dBA a finestra chiusa di notte e per >30 dBA non più di 3 dBA oltre il rumore residuo), quando invece tale rumore è parecchio disturbante ed eccede il limite dei 3 dBA oltre il rumore di fondo (che è cosa ben diversa dal rumore residuo del D.P.C.M.).

Da questa improprietà del D.P.C.M., a discernere i casi di effettivo disturbo da rumore, deriva la scarsa efficacia dell'intervento della USSL. A ciò va aggiunta la materiale difficoltà di ottenere il sospirato sopralluogo dopo la richiesta del cittadino presentata per iscritto e dopo settimane di attesa.

Questo problema rimarrà immutato anche con la futura A.R.P.A., Agenzia Regionale Protezione Ambiente, che dovrà sostituire la Azienda USSL nei rilevamenti fonometrici e che attualmente, marzo 1997, comincia ad essere presente in alcune regioni ma non ancora in Lombardia.

L'intervento dei Vigili Urbani, dei Carabinieri e della Polizia offre l'indubbio vantaggio di poter essere richiesto dal cittadino per telefono anche, e soprattutto, di notte. L'inconveniente è che le Forze di Pronto Intervento hanno cronica penuria di pattuglie-autoradio e danno, giustamente, priorità agli interventi per fatti criminali e per incidenti stradali. Inoltre, quandanche l'intervento avvenga, i Vigili Urbani di regola si limitano allo "scambio delle generalità" e soltanto di rado redigono rapporto dell'accertata eccessiva rumorosità e con i Carabinieri occorre sporgere denuncia per rumori molesti ex art. 659 codice penale. Infine occorre ricordare che nei comuni del circondario di Milano di notte i Vigili Urbani non prestano servizio e, ovviamente, la maggiore richiesta di sopralluoghi per il rumore è proprio di notte.

L'immissione di musica di bar, ristoranti e discoteche

Nel caso, parecchio frequente, di lamentela per la musica di bar, ristoranti e, soprattutto, discoteche nel corso dei sopralluoghi il ricorrente dichiara al CTU che il volume della musica ÿprima del ÿricorso era molto elevato, corrispondente a pochi decibel meno della piena potenzialità degli impianti di diffusione sonora; invece il resistente dichiara che il livello sonoro è quello che è presente in quel momento e che è di molti decibel minore rispetto alla piena potenzialità.

Inoltre spesso avviene che la presenza del CTU, dei CT di parte e degli avvocati smorza l'atmosfera del locale, il vociare diminuisce e insieme diminuisce la richiesta di musica ad elevato volume.
Al CTU non rimane che tentare di mediare le opposte "verità", ma così facendo gli resta il dubbio di non aver accertato la realtà perché l'esperienza insegna che spesso la realtà supera la finzione che emerge dai sopralluoghi nel contraddittorio.

Tuttavia in parecchi casi il CTU dimostra che con quel livello sonoro, tipico per un locale di quel tipo, l'immissione supera la tollerabilità e che il fono-isolamento del locale non è idoneo.
Il CTU può anche accertare il livello sonoro massimo per il quale non venga superato il limite della tollerabilità in casa del ricorrente. E ciò è già tecnicamente abbastanza complesso perché il livello sonoro della musica è continuamente variabile e perché bastano pochissimi decibel a superare il limite della tollerabilità; inoltre tali prove sono strumentalmente complesse perché occorrono due apparecchiature contemporanee, una in camera-letto del ricorrente e l'altra nel locale della musica, con collegamento mediante radiotelefoni. Infine, ad aumentare la difficoltà, nel locale della musica occorre cimentarsi con il pieno del pubblico del sabato sera, perché in quella serata la lamentela è più forte.

Il Giudice, qualora recepisca tale impostazione del CTU, emetterà ordinanza al resistente di non superare il livello sonoro massimo accertato dal CTU per non eccedere la tollerabilità della immissione, in attesa che vengano effettuati i lavori necessari per rinforzare il fono-isolamento del locale. Tuttavia spesso accade che il gestore del locale non esegua alcun lavoro di fono-isolamento, di regola parecchio costoso, e che preferisca continuare la propria attività anche se a volume sonoro limitato.

Il risultato pratico è che lo sfortunato ricorrente non ottiene la certezza che nel futuro potrà dormire tranquillo, non più disturbato dalla musica, perché in qualsiasi momento il volume potrà essere aumentato ed egli dovrà nuovamente iniziare il calvario dell'azione giudiziaria con nuovi sopralluoghi nella sua camera-letto di notte e nuove spese legali.

Il caso del pianoforte, suonato per ore al giorno, tutti i giorni, da concertisti, studenti del conservatorio o da insegnanti di musica è analogo a quello della musica di locali pubblici, con la differenza che il pianoforte di regola è suonato di giorno.

La potenzialità "astratta" dell'impianto a produrre immissioni

In alcuni casi il Giudice ha recepito i risultati delle prove condotte dal CTU a vari livelli del volume della musica, fino alla massima potenzialità degli impianti.

In un caso di musica di discoteca il CTU, stante la non disponibilità del gestore della discoteca ad effettuare il necessario e costoso lavoro di rinforzo del fono-isolamento, ha indicato come rimedio di sostituire gli amplificatori e le casse acustiche presenti con altre casse autoamplificate e dotate di limitatore interno tarato al livello massimo prescritto dall'ordinanza.

In questo stesso caso la recente sentenza d'Appello (App. Milano, Sez. 2^ Civ., sentenza n° 256 /97, vedere pagg. da 8 a 10) nel ricorso presentato dal responsabile della discoteca stabilisce che:

«Gli appellanti … sostengono che il provvedimento tendente alla sostituzione delle fonti di riproduzione sonora sarebbe stato adottato non per l'effettiva e accertata immissione di rumori, ma solo "sulla scorta della potenzialità astratta dell'impianto a determinare immissioni".
«Denunciano pertanto l'abnormità del provvedimento, perché alla stregua del suo criterio ispiratore, ogni possibile fonte di rumore sarebbe potenzialmente idonea a determinare immissioni.
«Ad avviso della corte, la censura è fondata.
«Il tribunale, invero, confermando il sopra richiamato provvedimento ex art. 612 c.p.c., ha affermato l'illegittimità del mero possesso di un impianto di particolare potenza sonora - circostanza che di per sé non viola alcuna disposizione di legge - soltanto per sanzionare l'uso illegittimo che il possessore ne aveva fatto in passato e poteva ancora farne. E così, ha finito per dare connotazione di illegittimità, anche in prospettiva futura, all'installazione dell'impianto e non, come sarebbe stato giusto e doveroso, alle modalità del suo esercizio.
«Certo, la corte ben comprende i risvolti pratici del problema. E si domanda perché il gestore della discoteca debba mantenere installato un impianto di potenza sonora superiore a quella lecitamente utilizzabile, senza trovare risposte che non suscitino perplessità.
«Ma d'altra parte non esistono nell'ordinamento norme che vietino ciò.
«… Pertanto … la corte ritiene … espresso divieto ... di utilizzare l'impianto a livello sonoro superiore a 96 dBLin, per non provocare immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. ».

La conclusione pratica è che, come già detto, lo sfortunato ricorrente non ottiene la certezza che nel futuro potrà dormire tranquillo e dovrà vivere nell'incubo che la musica ritorni elevata come prima del suo ricorso ex art. 700 c.p.c..

L'impossibilità pratica della prova

Per l'avvocato e per il consulente di parte ricorrente questa sentenza d'Appello aumenta la difficoltà di ottenere dal Giudice l'ordinanza che prescriva al gestore della discoteca di eseguire gli interventi necessari a ricondurre le immissioni entro il limite della tollerabilità.

Questa sentenza stabilisce che la prova del CTU deve essere insieme «effettiva» e «accertata».
L'obiezione è che questi due requisiti della prova, «effettiva» e «accertata», sono incompatibili tra loro.
Infatti per essere «effettiva» la prova, nei casi qui denominati del "secondo tipo", non può non riferirsi alla «effettiva» condizione dello stato dei luoghi precedente alla notifica del ricorso al resistente.
Invece per essere «accertata» la prova deve essere acquisita dal CTU nel contraddittorio con le parti. Ma tale accertamento non è possibile direttamente perché «quando arriva il citiù | il rumore non c'è più» e perciò l'accertamento risulterà necessariamente dalla mediazione del CTU tra le due opposte versioni della verità.

La critica alla suddetta sentenza d'Appello è di aver stabilito la necessità di accertamenti del CTU direttamente attinenti alla effettività delle immissioni e non alla potenzialità, senza tuttavia aver indicato come il CTU possa fare ciò concretamente nel corso delle sue operazioni peritali.
Il problema è giuridico e richiede una soluzione giuridica, con indicazioni chiare del Magistrato al CTU.

L'impossibilità della difesa legale nei casi "del secondo tipo"
Nei casi qui denominati "del secondo tipo" - nei quali il ricorrente durante le operazioni peritali del CTU sostiene che il resistente ha smesso di fare rumore o lo ha ridotto a partire dal momento della notifica del ricorso - la difesa del ricorrente incontra le seguenti difficoltà, che si combinano in maniera sinergica:

  1. la impossibilità pratica di poter produrre la prova, in corso di causa, dell'avvenuta variazione dello stato dei luoghi successiva alla notifica del ricorso;
  2. la necessità del contraddittorio durante le misurazioni fonometriche del CTU;
  3. la mancanza di alternativa agli accertamenti del CTU perché né USSL, né Vigili Urbani, né Carabinieri, né Polizia di Stato svolgono tali accertamenti;
  4. la necessità di accertamenti del CTU direttamente attinenti alla effettività delle immissioni e non alla potenzialità;
  5. la necessità di adire il Magistrato ex art. 700 c.p.c., perché la vita del ricorrente in casa propria è un inferno, e la conseguente necessità che il CTU debba rispondere al quesito direttamente, senza considerazioni marginali e in tempi brevi.

Queste difficoltà possono provocare il rigetto del ricorso quando il CTU non sia riuscito ad accertare l'immissione nella misura lamentata dal ricorrente prima della notifica del ricorso.
Tali difficoltà rappresentano una lacuna del nostro Ordinamento Civilistico, perché nella pratica non consentono al cittadino disturbato dal rumore del vicino di assumere una difesa efficace.
Si tratta di un vero e proprio buco dell'Ordinamento Civilistico: come attraverso il buco dell'ozono i raggi cosmici piovono sulla terra senza la difesa dell'ozono stesso, così attraverso questo buco dell'Ordinamento il rumore del vicino piove in casa del ricorrente senza la tutela dell'Ordinamento stesso.

La proposta di Missione Rumore: il ricorso che richieda al Giudice l'esame dei testi e il quesito al CTU basato su tale esame e sulle registrazioni fonometriche del CT ricorrente

Missione Rumore, Associazione Italiana per la Difesa dal Rumore, ha lo scopo di tutelare, nei limiti di legge, i diritti delle persone danneggiate dal rumore e dalle vibrazioni nonché i diritti dei produttori di rumore e di vibrazioni. In particolare si prefigge la tutela dal disturbo da rumore nelle abitazioni per gli aspetti sia amministrativo-sanitari, sia tecnico-legali, sia giudiziari.

Per i casi qui denominati "del secondo tipo", per i quali vige lo slogan «quando arriva il citiù | il rumore non c'è più» Missione Rumore propone che la difesa del ricorrente formuli un ricorso incentrato sulla richiesta al Giudice di esame dei testimoni e di quesito al CTU basato su tale esame e sulle registrazioni fonometriche del CT di parte ricorrente, effettuate prima del ricorso, quando cioè il resistente non abbia ancora potuto variare lo stato dei luoghi riducendo il rumore.

Oltre ai casi di bar, discoteche ed attività artigianali, che sono di competenza del Pretore o del Giudice Istruttore, spesso il ricorso in materia di immissioni di rumore concerne due privati cittadini, vicini di casa, detentori d'immobili, di competenza del Giudice di Pace.

In questi casi, di detentori d'immobili, si tratta del rumore di passi pesanti e di trascinamenti di sedie al piano di sopra, della TV troppo elevata, dell'abbaiare di cani, del pianoforte o del canto, tutti casi qui denominati "del secondo tipo", per i quali viene spontaneo al resistente, come già detto, di attenuare artatamente il rumore dopo che gli è stato notificato il ricorso e soprattutto durante i sopralluoghi del CTU.

Perciò questi casi - che sono sicuramente più difficili dal punto di vista tecnico-legale rispetto a quelli del rumore di macchinari con funzionamento ben definito e ripetitivo - sono più frequenti per il Giudice di Pace, rispetto a quelli di competenza del Pretore o del Giudice Istruttore.

9 Ottobre, 2010
Dott. Ing. Giorgio Campolongo - Via Porpora 14 - Telef. 02 29514974 - e-mail