Da trent’anni nelle vertenze giudiziarie per immissioni di rumore nelle abitazioni i Giudici hanno applicato come “normale tollerabilità” dell’art. 844 del codice civile il limite massimo di 3 dB oltre il rumore di fondo. Le misurazioni deI CTU del rumore disturbante e del rumore di fondo (in assenza del rumore disturbante) sono state di livello sonoro istantaneo, senza applicare alcun limite “assoluto” minimo alla validità del limite dei 3 dB e per qualsiasi tipo di sorgente del rumore lamentato.
La nuova legge n. 13 del 27 Febbraio 2009 (in vigore dal 1° Marzo) modifica il limite della “normale tollerabilità” e rinvia alle “disposizioni di legge e di regolamento vigenti” che sono principalmente la Legge sull’inquinamento acustico n. 447/95 ed il D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Questo decreto all’art. 4 stabilisce i limiti del rumore immesso nelle abitazioni come differenza massima tra il rumore disturbante (ambientale) ed il rumore senza disturbo (residuo) soltanto per le “attività produttive, commerciali e professionali” che sono gran parte dei casi di vertenza giudiziaria ai quali, quindi, questo criterio differenziale dovrebbe applicarsi. Ma il condizionale è d’obbligo perché è ancora presto per conoscere le decisioni dei Magistrati.
Finora i limiti fissati da questo decreto non sono stati applicati nelle cause civili, perché erano considerati di natura amministrativa o pubblicistica nel rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, cioè Comune e A.R.P.A.. Invece nella vertenza giudiziaria tra privati, di natura privatistica, si applicava il limite della tollerabilità di giurisprudenza dell’art. 844 c.c. di non più di 3 dB oltre il rumore di fondo. Anche se alcuni Giudici e alcuni CTU hanno applicato i limiti del decreto anche alle cause civili.
In generale nelle nuove cause per il rumore di attività produttive, commerciali o professionali, i limiti massimi (che sono i limiti del citato art. 4 del decreto) sono più permissivi del precedente limite 3 dB sul fondo per due motivi:
I nuovi limiti più permissivi sono un vantaggio per coloro che generano rumore, come le aziende industriali ed i locali pubblici con musica di notte.
Ma sono preoccupanti perché per i cittadini non c’è più la tutela giudiziaria che finora c’è stata e perché potrebbe esservi minore richiesta di insonorizzazioni.
Negli altri casi, di rumore prodotto da attività domestiche, come vociare, TV, calpestio, trascinamento di sedie o feste private, non essendo attività produttive, commerciali o professionali, il suddetto limite del decreto non si applica. Quindi appare logico che si applichi il vecchio limite della tollerabilità di non più di 3 dB oltre il rumore di fondo.
Ma questo significa che per le attività produttive, commerciali o professionali il limite massimo del rumore è maggiore, cioè più permissivo, rispetto al limite massimo per le attività domestiche.
Questa diversità di valutazione dello stesso rumore darà luogo a incongruenze:
Le domande come queste sono tante, ma è ancora presto per conoscere le risposte dei Magistrati.
La nuova legge stabilisce anche che occorrerà riferirsi alle disposizioni “che disciplinano specifiche sorgenti”. Quindi la causa civile dovrà basarsi sul decreto attuativo della Legge n. 447/95 specifico al tipo di sorgente del rumore in esame e cioè per:
Inoltre non è ancora chiaro se per “le disposizioni … di regolamento vigenti” debbano intendersi, oltre ai citati decreti, anche i regolamenti comunali Edilizio, d’Igiene e di Polizia Urbana ed anche i regolamenti del Condominio e degli Inquilini.
Quanto alla “priorità di un determinato uso” l’art. 844 c.c. dispone che il Giudice può tenerne conto, mentre la nuova legge stabilisce che essa è fatta salva. Questo dovrebbe porre termine alle controversie per le abitazioni sorte in vicinanza di fabbriche preesistenti.
Una cosa è certa: la metodologia fonometrica per le nuove consulenze tecnico-legali è prescritta dal D.M.A. 16/03/98. Coloro che hanno finora effettuato consulenze tecniche di Parte o d’Ufficio applicando il criterio della tollerabilità dei 3 dB sul fondo, senza preoccuparsi delle componenti tonali, delle componenti impulsive e della ridotta durata, dovranno studiarsi questo decreto e impratichirsi delle prescritte metodologie delle misurazioni e delle elaborazioni dei risultati mediante software specialistici.
Legge 27 Febbraio 2009, n. 13
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 Dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. (GU n. 49 del 28/02/2009)
La legge è in vigore dal 1° Marzo 2009.
La parte della legge (più esattamente del decreto-legge) che riguarda le “immissioni acustiche” è costituita dal solo articolo seguente:
ART. 6-ter (Normale tollerabilità delle immissioni acustiche).
Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.
Art. 844 codice civile “Immissioni”
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.
D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
Estratto dall’Art. 4 “Valori limite differenziali di immissione”:
1) I valori limite differenziali di immissione … sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all’interno degli ambienti abitativi. …
2) Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
a) …
b) Se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
3) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta da:
…
da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
…