Dieci anni fa entrava in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, D.P.C.M., del 5/12/97 che prescrive limiti all’isolamento acustico degli edifici e alla rumorosità degli impianti comuni (centrale termica, autoclave, idrosanitari, ascensore, ecc.). Sono fissati limiti all’isolamento per la facciata, per i muri perimetrali e per le solette.
Le persone nelle loro abitazioni, contrariamente a quanto potrebbe sembrare, si lamentano di meno per lo scarso isolamento acustico della facciata o dell’infisso perché “il rumore del traffico si sente ma non mi disturba tanto” e invece si lamentano di più per l’insufficiente isolamento del muro con l’appartamento attiguo o della soletta con l’appartamento sottostante o sovrastante: “mi disturba molto il rumore dei vicini”.
L’isolamento acustico è espresso in decibel, dB, e deve essere valutato alle diverse frequenze con le apposite “curve di riferimento” della normativa nazionale e internazionale UNI EN ISO, ma un modo semplice, anche se approssimativo, per farsene un’idea è come si sentono due persone nel locale attiguo quando discutono animatamente, cioè a voce elevata. Con l’isolamento acustico di:
Il citato decreto, D.P.C.M. 5/12/97, prescrive questo valore 50 dB come limite di R’w “indice di valutazione del potere fonoisolante apparente” per muri perimetrali e solette tra abitazioni.
Per misurare R’w del muro tra due locali adiacenti si impiega una cassa acustica in un locale e si misurano con fonometri i livelli sonori del rumore in entrambi i locali: vedere figura 1. La differenza delle due misurazioni rappresenta il fonoisolamento del muro: 55 dB è un buon fonoisolamento e 45 dB è insufficiente e pertanto non va bene. Il limite del decreto R’w = 50 dB è quindi un limite minimo.
Per il rumore di impatto sul pavimento o “rumore di calpestìo” dal piano di sopra, il trascinamento di sedie, la caduta di oggetti ed il camminare, il decreto fissa il limite di non più di 63 dB per L’n,w “indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato”. Questo limite esprime semplicemente il livello sonoro del rumore in un locale quando sul pavimento del piano di sopra è in funzione l’apposita macchina del calpestio, composta da martelli che battono sul pavimento: vedere figura 1. Il risultato in decibel esprime l’opposto della qualità acustica della soletta: il valore è tanto più grande quanto più scadente è l’isolamento al calpestio. In altre parole il limite del decreto L’n,w = 63 dB è un limite massimo: 70 dB non vanno bene e 60 dB vanno bene.
Figura 1: Il limite del fonoisolamento 50 dB è un limite minimo. Il limite del calpestio 63dB
Per il rumore di impatto sul pavimento o “rumore di calpestìo” dal piano di sopra, il trascinamento di sedie, la caduta di oggetti ed il camminare, il decreto fissa il limite di non più di 63 dB per L’n,w “indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato”. Questo limite esprime semplicemente il livello sonoro del rumore in un locale quando sul pavimento del piano di sopra è in funzione l’apposita macchina del calpestio, composta da martelli che battono sul pavimento: vedere figura 1. Il risultato in decibel esprime l’opposto della qualità acustica della soletta: il valore è tanto più grande quanto più scadente è l’isolamento al calpestio. In altre parole il limite del decreto L’n,w = 63 dB è un limite massimo: 70 dB non vanno bene e 60 dB vanno bene.
L’esperienza di molti professionisti è che i limiti prescritti dal decreto non sono rispettati in più del 50 % delle nuove costruzioni (vedere ad esempio Dino Abate, Convegno AIA, Assoc. Ital. di Acustica, 2007 a Firenze). Nelle nuove costruzioni esaminate dall’Autore i limiti prescritti non sono rispettati nel 80 % dei casi e il limite meno rispettato è il limite massimo 63 dB del calpestio.
La normativa si limita a stabilire quali sono i valori in decibel per l’isolamento acustico delle strutture murarie che il Costruttore deve rispettare nella costruzione dell’edificio. Lo spessore dei muri e la scelta dei materiali sono lasciati liberi, è il progettista che li determinerà: sono fissati soltanto i risultati.
In generale i Costruttori italiani lamentano la difficoltà di soddisfare i limiti prescritti dal decreto: questo anche nel convegno tenuto da Assimpredil-Ance il 21-22 Maggio 2008 a Milano.
Il grafico in figura 2 riporta i limiti minimi di legge del potere fonoisolante tra abitazioni attigue, R’w in dB, in 24 nazioni europee. Questi dati sono stati pubblicati da due ricercatori danesi (Birgit Rasmussen e Jens Holger Rindel, al convegno DAGA ad Aquisgrana nel 2003 ed al convegno Inter-noise a Praga nel 2004) e l’elaborazione dei dati da parte dell’Autore del presente articolo, riportata in figura 2, è limitata al riordino dei dati stessi in ordine decrescente per evidenziare che il limite italiano R’w = 50 dB prescritto dal D.P.C.M. 5/12/97 è il più basso, cioè il meno restrittivo in Europa!
Altri Autori hanno rilevato che l’isolamento acustico prescritto in Italia per le abitazioni è tra i più bassi in Europa, tuttavia nessuno, a conoscenza dell’Autore, aveva ancora evidenziato che il limite italiano per l’isolamento è il più basso in Europa (e analogamente per il calpestio).
Sempre la figura 2 mostra che metà Europa ha quale limite di legge del potere fonoisolante, dal 53 dB della Germania al 56 dell’Austria, molto più restrittivo del 50 dB italiano. Queste differenze sono grandi: basti pensare che secondo la “legge della massa”, riportata in tutti i manuali di Acustica, l’isolamento acustico aumenta di 6 dB quando il muro aumenta la sua massa del doppio, cioè ad esempio da 150 a ben 300 kg/m2.

Figura 2 Il limite di legge in Italia del fonoisolamento tra abitazioni è il meno restrittivo in Europa.
Analogamente per il calpestio ma con l’avvertenza, vista più sopra, che si tratta di limiti massimi (e non minimi come per il fonoisolamento): il grafico in figura 3, elaborato dall’Autore, riporta i limiti nazionali di L’n,w in dB e il limite del decreto italiano L’n,w = 63 dB è il più alto, cioè il meno restrittivo in Europa. La maggior parte delle altre nazioni ha limite del calpestio da 5 a 10 dB minore, cioè più restrittivo, dell’italiano e gli specialisti di questa materia sanno che queste differenze sono grandi.

Figura 3: Il limite di legge in Italia del calpestio tra abitazioni è il più permissivo in Europa (elaborazione di G. Campolongo dei dati di B. Rasmussen 2004).
Malgrado che i limiti italiani siano i meno restrittivi e siano in vigore già da dieci anni, i Costruttori, come già detto, dicono di aver difficoltà a rispettarli e sui limiti più restrittivi all’estero e sulla conseguente migliore qualità acustica delle abitazioni ricordano che i costi di costruzione all’estero, sia per materiali sia per manodopera, sono maggiori dei nostri.
La conseguenza negativa dei limiti meno restrittivi è che l’isolamento acustico delle case italiane è tra i peggiori in Europa e questo aumenta le vertenze giudiziarie promosse dal disturbato contro il responsabile del rumore (art. 844 codice civile “immissioni”) di cui l’Italia ha il brutto primato del maggior numero. Ciò anche se la maggior parte delle vertenze non dipende dal fonoisolamento dei muri ma è da imputare alla eccessiva rumorosità del vicino, sia attività commerciale sia impianto rumoroso sia famiglia.
Da alcuni anni l’insufficienza dell’isolamento acustico viene impugnata dall’acquirente dell’immobile contro il venditore, che spesso è anche il costruttore, per ottenere la riduzione del prezzo d’acquisto ex art. 1490 – 1495 codice civile. Oppure l’acquirente dell’immobile può agire giudizialmente contro il costruttore, il progettista ed il direttore lavori per ottenere i danni dei “gravi difetti” ex art. 1669 codice civile, ma la giurisprudenza (cioè il complesso delle sentenze) è discorde sul considerare l’insufficienza dell’isolamento acustico come “grave difetto”.
E’ stata ventilata la possibilità che i limiti di accettabilità fissati attualmente dal decreto vengano aboliti e sostituiti da “classi acustiche in funzione dei requisiti prestazionali” dalla classe A alla G, analogamente alla certificazione energetica.
L’opinione dell’Autore è che se i limiti attuali fossero aboliti il Costruttore ridurrebbe ancora la qualità acustica con ulteriore mancanza di comfort acustico delle persone e relativo aumento delle vertenze giudiziarie.
La strada giusta da seguire è quindi di rifare il decreto con prescrizioni chiare e di univoca interpretazione con limiti all’isolamento acustico condivisi dai Costruttori e dagli abitanti e, soprattutto, che gli stessi limiti siano recepiti nei Regolamenti Edilizi dei Comuni.