Il caso peggiore di disturbo da rumore è nella propria camera da letto, a causa della attigua attività rumorosa e, ovviamente di notte, perché di notte si vorrebbe dormire e perché il rumore di fondo è minore di quello diurno.
Per giungere a suscitare la repulsione il rumore intrusivo, notturno e anche diurno, deve essere ripetitivo sul lungo periodo e, in questi casi, provoca vere e proprie tragedie personali, professionali e familiari perché impedisce di avere una vita normale in casa propria, nella propria camera da letto.
Questo rumore, oltre al disturbo, provoca la svalutazione dell’immobile: ad esempio un appartamento direttamente sovrastante ad un locale pubblico notturno con musica, pub o ristorante, può essere svalutato anche di oltre il 20% del valore che avrebbe senza il locale notturno.
Esempi di rumori intrusivi nelle abitazioni sono:
1. rivolgersi al Comune: nelle città all’Ufficio Rumore del Settore Ambiente e nei piccoli centri direttamente al Sindaco (e non rivolgersi a: ARPA agenzia regionale protezione ambiente, ASL azienda sanitaria locale, polizia locale o vigili urbani, carabinieri, polizia, prefettura, questura)
2. rivolgersi al Tribunale tramite un esperto di acustica ed un avvocato; in questo ordine, prima il tecnico poi il legale, perché il tecnico capisce se nel caso in esame, prima di intraprendere l’azione legale, può essere utile l’intervento della pubblica amministrazione oppure capisce se il rumore è provocato non da chi si pensava ma da qualcun altro; invece è invalsa la consuetudine di rivolgersi prima all’avvocato.
La prima delle due possibilità, il Comune, è certamente poco costosa ma nella maggioranza dei casi (Missione Rumore stima nel 95% dei casi) inconcludente.
La seconda, il Tribunale, è costosa (5 o 10 mila euro o in alcuni casi anche di più), ma se la lamentela è fondata, cioè se il rumore verrà effettivamente accertato dal CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio, nominato dal Giudice), ha buone probabilità di far cessare il lamentato rumore con rimborso delle spese legali sostenute.
I motivi della scarsa efficienza della repressione amministrativa (di Comune e ARPA) sono molteplici:
L’intervento del Comune e della ARPA è, almeno nella prima fase, efficace quando il rumore prodotto da un’attività commerciale, artigianale o industriale è veramente forte e quando è di giorno (perché per la musica e il vociare di pub notturni il sopralluogo dei tecnici, come già detto, è più difficile da ottenere). Dopo il sopralluogo dei tecnici ARPA occorre aspettare settimane per la stesura del loro rapporto e per la lettera del responsabile ARPA di trasmissione al Sindaco. Occorre anche aspettare che il Sindaco emetta l’ordinanza di silenziare la fonte del rumore. Dopo l’ordinanza, nel caso frequente di inadempienza da parte del responsabile del rumore e di perdurare del rumore, al disturbato occorre tristemente - e con i nervi a pezzi - rincominciare da capo con nuova richiesta al Comune di nuovo sopralluogo per accertare che il rumore c’è ancora. In alcuni casi “fortunati” la ARPA o il Sindaco trasmettono il caso al Sostituto Procuratore (del Tribunale Penale) per infrazione all’art. 659 codice penale “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”; ma anche in questo caso l’iter che segue è lungo e incerto.
L’altra possibilità per il disturbato è di rivolgersi al Tribunale Civile (da non confondere con il Tribunale Penale) invocando l’art. 844 codice civile secondo il quale non si può provocare immissioni di rumore in un’abitazione oltre il limite della normale tollerabilità. A quantificare il rumore in decibel ha pensato la giurisprudenza, che è il complesso delle ordinanze e delle sentenze emesse dai Tribunali: il limite massimo della tollerabilità è di non più di 3 decibel oltre il rumore di fondo (che è sempre presente quando non c’è il rumore disturbante). In pratica, all’inizio della vertenza giudiziaria, il Giudice nomina un Consulente Tecnico d’Ufficio, denominato CTU, che andrà a casa del disturbato, misurerà il rumore di fondo e misurerà il lamentato rumore intrusivo che non potrà superare il rumore di fondo per più di 3 decibel.
Attenzione che questo limite, 3 decibel sul rumore di fondo, a causa della diversa metodologia della misurazione fonometrica, è diverso e più restrittivo rispetto al limite dei 3 decibel sul rumore residuo del D.P.C.M. 14/11/97 e che è applicato dalla ARPA (questo perché il rumore di fondo è il livello sonoro quasi-minimo mentre il rumore residuo è il livello medio).
Per le vertenze “acustiche” il tipo di ricorso più adatto è il ricorso d’urgenza ex art. 700 codice di procedura civile, ben diverso dalla consueta causa civile con rito ordinario. Rispetto alla causa civile il ricorso d’urgenza è diverso: (1) perché termina in meno di un anno soltanto, contro i parecchi anni che tutti conosciamo delle cause normali, e (2) perché al termine non viene emessa sentenza ma soltanto ordinanza di cessare il rumore senza entrare nel merito dei danni subiti (danno biologico cioè danno alla salute, danno esistenziale cioè danno al normale equilibrio psico-fisico, danno morale per eventuali risvolti a carattere penale e danno patrimoniale per l’eventuale svalutazione dell’immobile).
Fino a questo punto, cioè fino all’emissione dell’ordinanza del ricorso d’urgenza, le spese legali sostenute dal disturbato sono di 5 o 10 mila euro (somma delle tre parcelle professionali di: consulente tecnico di parte ricorrente, avvocato e consulente tecnico d’ufficio). Nel caso di accertato supero della tollerabilità, per avere il rimborso delle spese legali sostenute e dei danni occorre intraprendere una successiva causa con rito ordinario (non più d’urgenza) che spesso, ma non sempre, è breve.
L’efficacia dell’azione giudiziaria, ben diversa dalla inefficacia della tutela del Comune-ARPA, è però condizionata dalla corretta impostazione del ricorso introduttivo che deve basarsi su una valida consulenza tecnica di un acustico, cioè di uno specialista in acustica. L’acustico effettuerà registrazioni grafiche del livello sonoro del lamentato rumore e potrà prevedere quali saranno le future difficoltà che incontrerà il CTU prima che il Giudice abbia formulato il “quesito” al CTU stesso: in particolare se occorreranno sopralluoghi del CTU anche senza preavviso alle Parti (inaudita altera parte). Infatti spesso avviene che quando arriva il citiù il rumore non c’è più: questo slogan (di Missione Rumore) può divertire perché è espresso in rima ma può anche far piangere perché può essere il motivo del rigetto del ricorso, cioè del fallimento dell’azione giudiziaria.
Quando il CTU ha accertato che il rumore eccede il limite massimo della “normale tollerabilità” il vero problema dell’azione giudiziaria è di ottenere dal Giudice l’ordine di inibizione degli impianti o delle apparecchiature che sono causa del lamentato rumore, cioè l’ordine di cessazione immediata del rumore: ma per questo occorre superare il garantismo di molti Giudici che invece concedono con troppa facilità ripetute dilazioni per l’esecuzione dei lavori di insonorizzazione che peraltro sono spesso impegnativi e costosi (anche parecchie diecine di migliaia di euro). (Purtroppo si fanno spesso penose esperienze giudiziarie garantiste del cosiddetto “obbligo del fare o del non fare” ex artt. 612, 614 e 669 duodecies codice di procedura civile.)
In questi casi si misura l’abilità professionale del consulente tecnico di parte e dell’avvocato perché non basta vincere la causa ma occorre far cessare il rumore.
Per concludere è bene ribadire che nella generalità dei casi o ci si abitua a convivere con il rumore o si intraprende azione giudiziaria perché la tutela ottenibile dalla pubblica amministrazione è, in questo settore, minima. Questo almeno finché durerà l’attuale stato di condono acustico dei decreti, come il D.P.C.M. 14/11/97, attuativi della legge n. 447 del 1995 sull’inquinamento acustico (al pari del condono in altri settori: edilizio, fiscale, dell’atrazina) e finché durerà l’attuale stato di deregolamentazione acustica delle procedure autorizzative per le licenze edilizie delle nuove costruzioni prive dei necessari requisiti d’isolamento acustico e per le attività rumorose, in particolare per locali notturni con musica e per manifestazioni e spettacoli “a carattere temporaneo in deroga”. (Le dizioni condono acustico e deregolamentazione acustica sono state coniate da Missione Rumore).
Missione Rumore si batte proprio per questa “missione”: per far capire che “la lotta al rumore” non si esaurisce nel solito articolo sui quotidiani estivi con “il termometro del rumore in decibel” o qualche trita e ritrita tavola rotonda sull’inquinamento acustico del traffico stradale (che è materia diversa dal disturbo da rumore nelle abitazioni), ma che occorre fare massiccia opera di educazione nelle scuole e nelle famiglie per ribadire le regole elementari della buona educazione e nel contempo diffondere la conoscenza dei propri diritti civili a non essere disturbato in casa propria.