I limiti massimi della “accettabilità amministrativa” dei decreti attuativi della Legge n. 447 /95.
La Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 /95 ed i relativi decreti attuativi, tra i quali il D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, regolamentano la materia delle immissioni di rumore negli ambienti abitativi nel rapporto pubblicistico, tra il privato cittadino e la pubblica amministrazione (cioè Comune, ARPA Agenzia Regionale Protezione Ambiente e Polizia Municipale).
La legge 447 /95 stabilisce che il parametro delle misurazioni acustiche è il Leq, il livello equivalente, cioè medio.
Il D.P.C.M. 14/11/97 fissa i limiti massimi del livello equivalente del rumore nell’ambiente esterno e negli ambienti abitativi:
- Per l’ambiente esterno, all’art. 3, sono fissati i limiti massimi assoluti, cioè i valori in decibel massimi per ciascun tipo di zona, sia di giorno sia di notte. Ma questi limiti assoluti si applicano all’ambiente esterno e non si applicano all’interno delle abitazioni.
- Per l’ambiente abitativo, all’art. 4, sono fissati i limiti massimi differenziali, cioè della differenza in decibel tra l’immissione di rumore (denominato ambientale) e il rumore presente senza l’immissione (denominato residuo). I limiti differenziali massimi sono 5 dB di giorno e 3 dB di notte, sempre valutati in livello equivalente.
Questo valore di 3 dB di livello equivalente è il limite massimo differenziale che, per le attività produttive di notte, deve essere applicato all’interno delle abitazioni dalla Pubblica Amministrazione, cioè Comune e ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente).
Il limite dei 3 decibel di livello sonoro istantaneo
La giurisprudenza dell’art. 844 codice civile applica come limite della “normale tollerabilità”, massimo da non superare, il valore 3 decibel oltre il rumore di fondo. Invece la Pubblica Amministrazione applica, come si è visto, lo stesso valore numerico 3 decibel oltre il rumore residuo, non di fondo.
La differenza tra i due limiti è quindi nella differenza tra i due livelli sonori di riferimento: il rumore di fondo e il rumore residuo.
Il rumore di fondo è il valore del livello sonoro più basso, quasi minimo, più precisamente che è superato per il 95 % del tempo della misurazione, cioè quasi sempre, e denominato L95.
Questa definizione di rumore di fondo è riportata nella normativa tecnica (raccomandazione) internazionale ISO R 1996 dell’anno 1971 ed è riportata anche nelle normative francese AFNOR e inglese BS 4142 del 1990.
La definizione del rumore di fondo è soprattutto acquisita in alcune ordinanze e sentenze: «occorre fare riferimento anche alla cosiddetta rumorosità di fondo della zona, ossia alla fascia rumorosa costante, e cioè a quel complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici di essa, sui quali si innescano di volta in volta rumori più intensi, prodotti da voci, veicoli, etc.» (ordinanza del Tribunale di Milano, causa n. 3951/99 RG, in materia di immissioni di rumore provocato da un’industria, ordinanza depositata il 27 gennaio 2001).
Invece il rumore residuo è il livello equivalente, cioè medio. Per definizione matematica il valore medio è maggiore del livello L95, quasi minimo; cioè il rumore residuo è maggiore del rumore di fondo. E questo significa che il limite della tollerabilità dei 3 dB sul rumore di fondo è limite minore, cioè più restrittivo, rispetto al limite amministrativo dei 3 dB sul rumore residuo.
Il limite della “normale tollerabilità” di giurisprudenza dell’art. 844 codice civile.
Come già detto, la giurisprudenza dell’art. 844 codice civile, pacifica e consolidata, sia di legittimità sia di merito, stabilisce che il rumore immesso non deve eccedere il rumore di fondo di oltre 3 dB, limite della normale tollerabilità. Si vedano:
- Cass. Civ. II, 14 marzo 1977, n. 1021;
- Cass. Civ., 6 gennaio 1978, n. 38, Foro It, 1978, I, 623;
- Cass. Civ. 10 gennaio 1996, n. 161;
- Cass. Civ. 3 febbraio 1999, n. 915;
- Cass. Civ. 12 febbraio 2000, n. 1565;
- Cass. Civ. 1° dicembre 2000, n. 15392;
- Cass. Civ., sez. II, sentenza 26 aprile / 3 agosto 2001, n. 10735.
In altre numerose sentenze e ordinanze il rumore è dichiarato eccedente il limite della tollerabilità tout court, senza precisare esplicitamente che il limite della tollerabilità adottato dal CTU nella valutazione è l’eccedenza massima di 3 dB sul rumore di fondo.
In altre sentenze ancora, anch’esse numerose, il rumore viene dichiarato eccedente il limite della tollerabilità perché eccede il limite massimo fissato dal D.P.C.M. 1/3/91 e dal successivo D.P.C.M. 14/11/97 essendo pacifico che, se è ecceduto il limite fissato dai decreti, a maggior ragione è ecceduto il limite più restrittivo dei 3 dB sul rumore di fondo.
In ogni caso il quadro normativo del limite della tollerabilità come eccedenza massima di 3 dB sul rumore di fondo non è stato modificato dall’emanazione dei decreti attuativi della Legge n. 447 /95 che stabiliscono i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno e che adottano il differente criterio del livello equivalente.
Coesistenza del limite dell’accettabilità amministrativa con il limite della tollerabilità giudiziaria.
Il limite della accettabilità amministrativa, 3 dB oltre il rumore residuo, regolamenta il rapporto pubblicistico, tra il privato e la pubblica amministrazione (cioè il Comune), e nelle vertenze penali (art. 659 codice penale).
Invece il limite della tollerabilità giudiziaria, 3 dB oltre il rumore di fondo, regolamenta il rapporto privatistico, tra privati (cioè tra il disturbato e il responsabile del rumore), nelle vertenze civili (art. 844 codice civile).
Il rumore intrusivo nelle abitazioni, 1997

Rumore intrusivo in abitazioni di notte a finestra chiusa, 1997

Disturbati da musica intrusiva, 1997
